Cosa dice la legge
L’articolo 3 del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che, per il periodo in cui si applica la cedolare, il locatore non può chiedere l’aggiornamento del canone a nessun titolo, nemmeno quello legato alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. La sospensione vale anche se l’aggiornamento è previsto nel contratto.
Per questo, prima di esercitare l’opzione, il locatore deve comunicare all’inquilino la rinuncia agli aumenti con raccomandata o PEC, a meno che la rinuncia non sia già scritta nel contratto.
Quanto pesa la rinuncia
Con un’inflazione bassa la perdita è minima e il risparmio d’imposta la supera quasi sempre. Con un’inflazione più alta e contratti lunghi conviene fare due conti.
Per il canone concordato l’aggiornamento previsto dagli accordi territoriali è spesso limitato al 75% della variazione ISTAT: la rinuncia pesa ancora meno, mentre il vantaggio della cedolare al 10% resta pieno.
Cosa succede dopo la revoca
- dall’annualità in cui la cedolare viene revocata il locatore può tornare ad applicare l’aggiornamento previsto dal contratto;
- gli aumenti non applicati negli anni in cedolare non si recuperano;
- l’aggiornamento riparte dal canone in vigore al momento della revoca.
Canoni a scaletta e altri aumenti
Il divieto riguarda qualsiasi aumento del canone durante l’opzione. Se il contratto prevede canoni crescenti concordati fin dall’inizio, valuta con un professionista se e come la clausola è compatibile con la cedolare prima di esercitare l’opzione.
Per capire se la cedolare conviene nonostante la rinuncia, usa il calcolatore cedolare o IRPEF.
Domande frequenti
Con la cedolare secca si può aggiornare il canone ISTAT?
No. Per tutta la durata dell’opzione il locatore rinuncia a qualsiasi aggiornamento del canone, compreso quello ISTAT, anche se previsto dal contratto.
La rinuncia all’ISTAT va scritta nel contratto?
Non è obbligatorio, ma è consigliato: se la clausola è nel contratto non serve inviare la raccomandata all’inquilino prima dell’opzione.
Dopo la revoca posso chiedere gli aumenti arretrati?
No. L’aggiornamento si può applicare solo dall’annualità in cui la cedolare non è più in vigore, senza recuperare gli anni precedenti.
Guida informativa aggiornata alla normativa in vigore nel 2026. Per il tuo caso specifico rivolgiti a un commercialista o a un CAF.